Registrazione di una conversazione in presenza: è lecita e si può usare in giudizio

Un ulteriore arresto giurisprudenziale in materia di registrazione delle conversazioni, oggi più che mai con i vari dispositivi elettronici a disposizione. La Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 10079/2024) ha consolidato il principio che: “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo”. #diritto #diritto penale #dirittopenalemilitare #dirittomilitare #militare

VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione,  non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati. In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00). In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso,  sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. #diritto #dirittoamministrativo  #dirittoamministrativomilitare  #malattiapubblicodipendente #polizia #poliziapenitenziaria #dirittomilitare #pubblicidipendenti

PORTO D’ARMI: REQUISITI E CRITERI.

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “…l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto (“…non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi.  Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) la polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “…circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #portod’armi #licenzaportod’armi 

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