Il reato di stalking

Il reato di stalking in Italia, previsto dall’ art. 612 bis – rubricato “atti persecutori” -,  è stato introdotto dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009, aggiornato poi nel 2019. A seguito delle enormi difficoltà di far fronte al fenomeno dello stalking (inteso generalmente come insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate, o qualsivoglia attenzione non desiderata, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima) con le precedenti disposizioni normative, il legislatore ha deciso di elaborare ed introdurre il reato de quo. Così, l’art. 612 bis recita che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. A tale riguardo, una recente sentenza della Cassazione II^ Sez. n. 32376/2024 ha chiarito che nel delitto di atti persecutori l’elemento soggettivo si integrata con il “semplice” dolo generico. In sostanza, la Suprema Corte ha statuito che non assume alcun pregio il fatto che  il soggetto non si sia reso conto del tenore gravemente minaccioso dei propri messaggi, anche  non dando corso effettivo alle stesse minacce. E’ sufficiente per l’integrazione del reato – infatti – il dolo generico, il cui contenuto “richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione”. #stalking #reato #codicepenale #studiolegalemastrovito #cassazione #diritto  #vittimastalking #codicepenale

Militare: falsa annotazione delle presenze nel memoriale di servizio da parte dell’appartenente alle forze armate integra sia un falso sia il reato di truffa.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5723 del 09 luglio 2024, ha condannato un appartenente delle Forze Armate a seguito di annotazione sul cd. “memoriale di servizio” della propria presenza in attività nei giorni e nelle ore indicate, che, in realtà, non sono state prestate; infatti, lo stesso non era presente sul luogo di lavoro. Tali condotte, integrano il reato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’ art. 479 del codice penale, in quanto tale documento ha natura di atto pubblico; ne consegue che le false attestazioni integrano il reato predetto. A tal riguardo, i giudici d’appello confermano che il c.d. memoriale, in ragione della natura e del contenuto, così come previsti dal Regolamento militare, non può essere ricondotto, neanche per la parte attestante la presenza ed i servizi effettuati, ad un mero documento assimilabile a “cartellino marcatempo”, ma bensì assimilabile ad atto pubblico. Inoltre, le false annotazioni riportate sul memoriale integrano idonei “artifici” che il militare ha utilizzato per lucrare indebite indennità legate – giustappunto – alle false presenze; di qui è scaturito un evidente vantaggio integrando così il reato di truffa. #avvocato #studiolegale #avvocatomilitare #diritto #militare #dirittomilitare #dirittopenale #falso #reatoditruffa #forzearmate

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