VITTIMA DEL DOVERE: qualificazione

Sentenza Con una recenta sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6881 del 08 marzo 2023) ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad un  Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul luogo di un sinistro – scontro tra un veicolo ed un cavallo – quando veniva brutalmente aggredito (veniva colpito in pieno volto con una pietra) da un uomo nascosto dai cespugli; poi si scopriva essere il ladro del quadrupede.   Cosa dicono i Giudici Ebbene, i Giudici, aderendo con quanto già deciso in fase di appello, riconoscevano al militare lo status di vittima del dovere, rigettando il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Il Ministero ricorrente – infatti – sosteneva che la lesione riportata dal militare fosse “avvenuta nell’ambito di una missione che non aveva ad oggetto il contrasto alla criminalità ma l’accertamento di un sinistro stradale” e, dunque, non era riconoscibile lo status di vittima del dovere. Al contrario, i Giudici hanno ritenuto, condivisibilmente, che l’attività svolta dal militare in questione “volta a fronteggiare il ladro del cavallo, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, cercando di impedirne la fuga” era da qualificarsi comunque quale “attività di contrasto della criminalità”.  Neppure aveva rilevanza la circostanza se la missione fosse stata o meno autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, in quanto si è ritenuta applicabile la diversa fattispecie del comma 563, lett. a), la quale ricorre quando l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cass., sez. un., 10791/17, Cass.15027/18; v. anche Cass., sez. un., 6214/22). L’alto consesso, insomma, intervenendo circa la qualificazione giuridica di vittima del dovere,  ha statuito che è fondamentale accertare che “l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto alla criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”.  Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #militare #vittimadeldovere #dirittodellavoro #causadiservizio

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DIRITTO PENALE MILITARE.

Come noto, anche nel diritto penale militare è totalmente operante la normativa comune in tema di imputazione e applicazione di circostanze, ai sensi dell’art. 16 c.p.. In sostanza, nel diritto penale militare si applica anche la disciplina di cui all’art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nel senso che – chiaramente –  le circostanze che aggravano la pena sono valutate  a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Ora, analizzando davvero in breve le circostanze aggravanti comuni militari dettate dall’art. 47 c.p.m.p., queste sono: “l’aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi”.   In sostanza non si applica la scriminante dello stato di necessità a chi ha – come per i militari – un “particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”; “l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando”.    E’ evidente come  il superiore deve per primo dare l’esempio, essendo – tra le tante –  un punto di riferimento per il consesso militare. “l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.  Trattasi di distinte circostanze, che possono anche concorrere fra loro. Ora, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di particolari interessi militari, che evidentemente possano riflettersi in senso negativo sull’attività delle Forze armate. “l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo”.  Tale aggravante inerisce al fatto che la presenza di più militari può avere ripercussioni negative sulla disciplina; inoltre ogni forma di pubblicità data al reato militare pone – ovviamente – in detrimento il decoro e il prestigio dell’Istituzione militare. “l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare”.   Da ciò ne discende il fatto – ormai frequente – che il militare impiegato all’estero rappresenti l’immagine del Paese; così il legislatore ha inteso una simile aggravante in caso di compromissione al prestigio della Nazione. Ebbene, come sopra in sintesi esposto, nell’ordinamento giuridico militare sussistono circostanze aggravanti ccdd. “comuni militari”, che vengono inoltre ad unirsi alle ccdd. circostanze “comuni ordinarie”.  Tutto ciò a dimostrazione della peculiarità (status militis) del personale militare. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Per informazioni: www.studiolegalemastrovito.com Tel. 0321-230599  #diritto  #dirittomilitare #studiolegale #avvocato  #aggravanti #codicepenalemilitaredipace #avvocatomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

RIFORMA CARTABIA: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

In premessa, appare utile significare che l’aspetto più rilevante della Riforma è sicuramente l’abbreviazione dei tempi necessari per ottenere i provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio. Infatti, dall’esame della legge appare evidente che il processo sia strutturato in un’unica fase, in cui tutto deve essere detto e depositato ex ante alla prima udienza.  Inoltre, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico-processualistico è possibile richiedere ed ottenere cumulativamente una sentenza di separazione e di divorzio. Questo significa che nello stesso ricorso il coniuge, ovvero i coniugi congiuntamente, possono chiedere entrambe le pronunce, inserendo subito tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dal medesimo Giudice (quindi nel ricorso verrà inserita una doppia richiesta di assegno di mantenimento per figli e coniuge, una doppia domanda di affidamento, collocazione e regolamentazione delle visite dei minori ecc.).  Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:  1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa, purché passata in giudicato; con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia immediatamente la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc.; 2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale; durante detto periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati. §§§§§§ La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso che deve contenere tutte le domande e le istanze, comprese quelle istruttorie, tanto da far sì che il Giudice, già alla prima udienza, possa decidere e rendere i provvedimenti conseguenti.  In particolare: A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.).  Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi in giudizio con un atto, prendendo subito posizione sulle domande, spiegando eccezioni oltre che contestare quelle del ricorrente.  Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti ed indicare i mezzi di prova prima della prima udienza. B) al fine di ottenere le pronunce in ordine all’ ”affidamento” dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), alla “collocazione”  presso un genitore, all’“assegnazione” della casa, è necessario depositare subito tutte le prove.  C) anche in caso di richiesta di “addebito” della separazione è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione poiché il Giudice pronuncia subito sulle istanze istruttorie (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.). In sintesi, con la riforma Cartabia, il principio di leale collaborazione tra le parti diventa un punto fondamentale che ha lo scopo di far comprendere ai coniugi, specialmente se genitori, l’importanza di giungere ad una decisione celere che tuteli prioritariamente i diritti dei figli. §§§§§§ Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale per poi essere mandati al Giudice istruttore bensì direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio. Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, tenterà la conciliazione dei coniugi/genitori.  In caso negativo, il Giudice istruttore: 1) assumerà i provvedimenti provvisori ed urgenti. Detti provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili; 2) deciderà sulle istanze istruttorie, fissando un’udienza per sentire i testi ovvero in caso di affidamento e collocazione dei figli, potrà decidere di far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo, fissando una nuova udienza per verificare la relazione.  Infine, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se richiedere specifica indagine fiscale alla Polizia tributaria. Nella separazione e divorzio giudiziale i figli,  per i provvedimenti che li riguardano, verranno sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni, ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento  (circa tale possibilità non si possono negare delle perplessità sull’efficacia dello strumento giuridico). Dopo l’eventuale ascolto dei figli, sempre se necessario,  il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi di permanenza con l’altro genitore. Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare.  §§§§§§ In presenza di figli minori la Riforma Cartabia ha introdotto la necessità di depositare il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore. Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori.  La previsione dell’ascolto del minore evidenzia come come interesse preminente della riforma Cartabia sia la protezione dei figli minorenni atteso che il Giudice potrà decidere ed emettere provvedimenti anche senza specifica domanda di parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio.  Nel caso di mancato rispetto di tale piano, il Giudice potrà sanzionare il genitore inadempiente. §§§§§ Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito. Il ricorso per la separazione o il divorzio consensuale dovranno contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti).  La parte più importante del ricorso resta l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché l’eventuale mantenimento del coniuge. Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti.  Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno diffusa libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali. §§§§§§ Infine, è importante sottolineare come la Riforma Cartabia interessa non solo le cause di separazione e divorzio, ma anche i procedimenti dei figli di coppie non sposate (pertanto conviventi di fatto).  La riforma Cartabia ha previsto un rito unico applicabile giustappunto alle coppie non sposate. Alle coppie in questione è stata estesa la

Profilassi vaccinale per i militari: è incostituzionale il comma 1 dell’art. 206 bis del Codice dell’Ordinamento militare (Corte Cost. Sent. n. 25/2023).

P In premessa si ha il dovere imminente di chiarire che non si tratta di questione inerente l’obbligatorietà del vaccino anti Covid19. Il caso giunto al vaglio della Corte Costituzionale ha, infatti, genesi in seguito al rifiuto di un militare a sottoporsi a specifica profilassi vaccinale, necessaria per l’impiego operativo sia nel territorio italiano, sia in territori fuori dai confini nazionali.  Detta condotta determinava l’apertura di un procedimento penale militare presso il Tribunale Militare di Napoli a carico del militare in questione (Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare), imputato per il reato di disobbedienza continuata aggravata. Ora, il Giudice dell’Udienza Preliminare partenopeo, rimetteva la questione alla Corte Costituzionale, osservando – tra le varie – che la norma censurata (art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare) – conferendo ad un organo amministrativo il potere di dichiarare indispensabile e dunque “obbligatoria” la somministrazione,  secondo   appositi   protocolli,   di   specifiche profilassi vaccinali, si porrebbe in contrasto con la riserva di legge statale e rinforzata prevista dall’art. 32, secondo comma, della Costituzione.  Ebbene, facendosi carico della questione la Corte Cost. con sentenza n. 25 del 20.02.2023 ha statuito che è “incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale”.  In buona sostanza, i giudici del Palazzo della Consulta hanno definito il significato di “determinazione”, in relazione al trattamento sanitario da imporre posti i principi costituzionali propriamente enucleati col citato art. 32.  In un simile contesto – scrive la Corte – “l’esigenza costituzionale di determinazione del trattamento deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, quantomeno nella forma dell’elenco dei vaccini cui il militare può essere sottoposto, ai fini – evidentemente – dei molteplici potenziali impieghi del personale militare. I Giudici richiamando – giustappunto – l’art. 32 della nostra carta costituzionale, dove viene stabilito che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ritengono che solo così possa operarsi il corretto bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Così, la corte rileva che l’art. 206-bis, comma 1, del codice dell’ordinamento militare non adempia alla necessità della sopra individuata determinazione.  Pertanto, detta specifica norma del Codice sfugge dalla legittimità nella parte “in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa”.  Autore: Avv. Francesco Paolo MASTROVITO www.studiolegalemastrovito.com Tel. 0321-1640498 #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #dirittopenalemilitare #dirittoamministrativo

Rottamazione dei debiti – quater

La Rottamazione quater è sostanzialmente la definizione agevolata prevista e disciplinata dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 ai commi 231-252.  La nuova definizione agevolata riguarda i debiti dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022, anche se rientranti in precedenti agevolazioni che hanno perso efficacia. Possono aderire infatti alla rottamazione quater anche i soggetti che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni. I contribuenti – in altri termini – potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo a affidati all’Agente della riscossione, senza dover sostenere i costi relativi a sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. Per poter beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione quater il contribuente deve provvedere all’inoltro dell’adesione entro e non oltre il 30 aprile 2023, esclusivamente in modalità telematica.  Lo Studio Legale assiste imprese e cittadini nell’analisi della propria posizione e nell’istruttoria della pratiche in questione. Per info: segreteria.studiomastrovito@gmail.com

Applicazione del cd. bonus contributivo ex art. 2 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 (inabilità assoluta)

La Corte dei conti con una recente Sentenza n. 698 del 26.09.2022 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che prevede il riconoscimento del bonus de quo considerando l’età pensionabile non nei 60 anni (come dal dettato normativo del 1995), ma dovrà tenersi – in sintesi – conto dell’età pensionabile quale tempo per tempo stabilità dal legislatore. Il quadro Normativo di riferimento L’art. 2 comma 12 prevede che i  dipendenti  delle Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’articolo   1   del   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,  nonche’  per  le altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di previdenza, cessati dal servizio per  infermità   non  dipendenti  da causa  di  servizio  per  le  quali  gli   interessati   si   trovino nell’assoluta  e  permanente  impossibilità  di  svolgere  qualsiasi attività lavorativa, la pensione  viene calcolata  in  misura  pari  a quella che sarebbe spettata all’atto del  compimento  dei  limiti  di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base  pensionabile,  ne’  quello spettante nel caso  che  l’inabilità   sia dipendente  da  causa  di servizio.  2.  Le decisioni giurisprudenziali Con la sentenza n. 698/2022 in materia pensionistica, la Sezione Campania della Corte dei Conti relativamente alla sussitenza del diritto al riconoscimento del bonus contributivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, della L. 335/1995, in aggiunta ai contributi effettivamente versati e sulla base dei quali l’INPS calcola la pensione spettante, ha ritenuto che la modalità di calcolo di detto “bonus” deve essere equivalente tanto per il trattamento previdenziale dei lavoratori privati quanto per quelli pubblici i quali si siano trovati, prima del raggiungimento dell’età pensionabile (prevista dalle norme vigenti), nell’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (cfr. anche Corte dei Conti Sezione Sez. I App. Campania nn. 112/2020, 222/2020, 298/2021; Sez. II App. Campania n. 166/2019; Sez. III Campania n. 162/2022; Sez. Sicilia n. 747/2021. Infatti, essendo stati i requisiti di accesso al trattamento di pensione progressivamente inaspiriti, con l’elevazione dell’età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno di età, la modalità di calcolo del bonus non può non risentire di tale dinamica anche al fine di evitare che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ultrasessantenni, che dovessero diventare inabili dopo il compimento del sessantesimo anno di età, non risentano del pregiudizio derivante dal calcolo della maggiorazione legato ad un inattuale parametro di età pensionabile. Di conseguenza, del tutto condivisibile con le statuizioni assunte, al richiedente dovrà riconoscersi il bonus contributivo in questione considerando i nuovi requisiti relativa all’età pensionabile fissata dalle norme vigenti alla data di cessazione dal servizio. Autori: Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Tiziana Di Gabriele www.studiolegalemastrovito.com Tel. 0321-1640498 #diritto #dirittoprevidenzialemilitare #dirittopensionistico #pensioni #inabilità #previdenza

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