Vittime del dovere: tutela risarcitoria e previdenziale.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere, possono chiedere, (per ottenere le provvidenze basta la dipendenza da causa di servizio), i benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005.

In sostanza ed in sintesi, si definiscono vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti  “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

4. In operazioni di soccorso;

5. In attività di tutela della pubblica incolumità;

6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Una recente sentenza della Cassazione riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05.

Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. 

In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi.  Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio.

Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018).

Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione, recentemente, ha statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione – Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/2022.

Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali.

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