La riabilitazione militare: presupposti applicativi e profili critici (Pubblicato sulla Rassegna della Giustizia Militare n. 4/2021)


Military Rehabilitation: Application Assumptions and Critical Profiles

Chiara Cristaudo e Francesco P. Mastrovito

Sommario: 1. Considerazioni generali. – 2. Rilievi critici.

1. Considerazioni generali

Nel nostro ordinamento è largamente conosciuto ed utilizzato l’istituto della riabilitazione

c.d. “ordinaria”, disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p., che rappresenta una causa di estinzione delle

pene accessorie (ad eccezione di quelle perpetue) e di ogni altro effetto penale della condanna.

Essa viene pronunciata dal Tribunale di sorveglianza ordinario con sentenza al ricorrere, in sintesi, delle seguenti condizioni:

a) che siano trascorsi almeno 5 anni (innalzabili a 8 anni se si tratta di soggetti già dichiaratirecidivi ex art. 99 c.p. ovvero a 10 anni ove si tratti di delinquenti abituali, professionali o tendenza) dal giorno in cui la pena principale sia stata interamente eseguita ovvero si sia in altro modo estinta;

b) che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;

c) che il condannato non sia stato sottoposto a misura di sicurezza, salvo che si tratti diespulsione dello straniero ovvero di confisca e il relativo provvedimento non sia stato revocato;

d) che il condannato abbia adempiuto tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato (es.restituzioni e risarcimenti alle eventuali parti civili), salvo che dimostri la propria assoluta impossibilità di adempierle.

A norma dell’art. 180 c.p., tuttavia, la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto qualorail soggetto riabilitato commetta, entro 7 anni dall’emissione del provvedimento, un delitto non colposo per il quale è stata concretamente inflitta una pena pari ad almeno anni 2 di reclusione ovvero una pena più grave.

Il codice penale militare prevede invece l’autonomo e specifico istituto della riabilitazione militare.

La riabilitazione militare, disciplinata dagli artt. 72 e 412 c.p.m.p., è una causa di estinzionedella pena consistente nell’eliminazione delle incapacità giuridiche, delle pene militari accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla sentenza di condanna definitiva irrogata dalla Magistratura Penale Militare.

Detto istituto riabilitativo, ai sensi dell’art. 73 c.p.m.p., non comporta la restituzione delgrado perduto per effetto della condanna.

Tuttavia, a norma degli artt. 1430 e 1452 d.lgs. 66/2010 (T.U.O.M.), il beneficio de quo ripristina la concessione delle decorazioni, delle distinzioni onorifiche di guerra, nonché il

riacquisto delle ricompense al valore e al merito perse in conseguenza della condanna, eliminando anche l’incapacità di conseguirle in futuro.

Con riferimento all’iniziativa, il Militare interessato e il Procuratore Generale Militarepresso la Corte di Cassazione sono legittimati, una volta pronunciata la riabilitazione ordinaria di cui agli artt. 178 e 179 c.p., a chiedere la riabilitazione militare al Tribunale Militare di Sorveglianza; ciò al fine di ottenere l’estensione degli effetti della riabilitazione ordinaria alle pene militari accessorie e ad ogni altro effetto penale militare derivante dalla sentenza di condanna.

Dunque, come si evince dal tenore letterale dell’art. 72, comma 1, c.p.m.p., la riabilitazione ordinaria non estingue automaticamente le pene accessorie militari e gli effetti penali militari, i

5 quali possono essere dichiarati estinti solo a seguito della concessione della riabilitazione militare (art. 72, comma 2, c.p.m.p.).

Naturale corollario di quanto appena affermato è la conclusione secondo cui la sentenza di

condanna può produrre sia effetti penali c.d. ordinari che effetti penali c.d. militari: soltanto i primi

possono essere dichiarati estinti a seguito del provvedimento di riabilitazione concesso dal

Tribunale di sorveglianza, nei modi e nelle forme previsti dal codice penale ordinario, mentre glialtri possono estinguersi solo a seguito della concessione della riabilitazione militare da parte del Tribunale Militare di sorveglianza.

Dal punto di vista, invece, delle condizioni applicative, la riabilitazione ordinaria previstadagli artt. 178 e 179 c.p. costituisce un presupposto necessario e indefettibile della riabilitazione militare. Pertanto, solo laddove il militare abbia ottenuto la riabilitazione ordinaria – e, dunque,

siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, nei quali l’interessato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta, abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato e non sia stato sottoposto a misura di sicurezza – potrà accedere al beneficio della riabilitazione militare.

Nonostante la dicotomia provvedimento ordinario – provvedimento militare costituisca il cardine del sistema, la riabilitazione militare riveste comunque un ruolo autonomo nella misura in cui la riabilitazione ordinaria è presupposto necessario ma non vincolante né sufficiente ai fini della concessione dell’omologo beneficio militare. In tale ottica, infatti, la Magistratura militare di sorveglianza dovrà valutare i requisiti rispetto ai quali è subordinata la concedibilità della riabilitazione militare in assoluta autonomia, prescindendo quindi dalle considerazioni e dalle valutazioni operate della Magistratura ordinaria, nonché valutare gli aspetti peculiari dello status di militare o, più in generale. A differenza dell’art. 179 c.p., né l’art. 72 c.p.m.p. né l’art. 412 c.p.m.p. contengono precise indicazioni sugli elementi che la Magistratura Militare dovrà prendere in considerazione al fine della concessione del beneficio, limitandosi ad imporre all’Autorità Giudiziaria Militare “gli accertamenti che ritenga necessari” (art. 412, comma 1, c.p.m.p.).

Ciò ha comportato lo sviluppo in dottrina di vari indirizzi interpretativi, finalizzati a delineare l’esatto perimetro dell’accertamento giudiziario necessario ai fini della concessione de qua. Secondo un primo orientamento, il Tribunale militare di sorveglianza deve valutare i medesimi elementi e le identiche circostanze già prese in esame dalla Magistratura Ordinaria;

secondo altri autori, invece, la Magistratura militare dovrebbe compiere tutti gli accertamenti necessari, eventualmente ampliati rispetto a quelli del giudice ordinario in relazione allo status di militare. Infine, un’ulteriore opzione ermeneutica, al dichiarato scopo di ridimensionare la discrezionalità riconosciuta alla Magistratura militare di sorveglianza, ha affermato che quest’ultima dovrebbe valutare i medesimi elementi già presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, ma con riferimento al solo lasso temporale successivo alla pronuncia della riabilitazione ordinaria.

La giurisprudenza, invece, dal canto suo ha costantemente avallato la seconda interpretazione proposta, secondo la quale i presupposti della riabilitazione ordinaria e militaresono contenutisticamente differenti; ciò nella misura in cui le condizioni su cui si fonda la riabilitazione militare sono di ordine squisitamente militare.

Pertanto, l’accertamento del Tribunale militare di sorveglianza dovrà concentrarsi sui dati fattuali propri del mondo castrense e dovrà valutare la concedibilità del beneficio riabilitativo alla luce delle specificità e dei principi propri dell’ordinamento militare.

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2. Rilievi critici

Nell’esaminare la riabilitazione militare, appare corretto sostenere che, al riguardo, lenorme contenute nel codice penale militare di pace, nel codice penale comune e nel codice di procedura penale consentono di delineare un meccanismo volto a richiedere come presupposto indefettibile la concessione della riabilitazione a norma della legge penale comune; infatti solo posteriormente a detta concessione potrà intervenire l’autorità giudiziaria militare che, compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, deciderà se sussistano le condizioni per ordinare che gli effetti dell’ottenuta riabilitazione «siano estesi alle pene militari accessorie ed ad ogni altro effetto penale militare della sentenza».

Tale duplice meccanismo ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale in relazione alle ipotesi in cui alla condanna militare non conseguono pene accessorie ordinarie né effetti penali.

“comuni”, e ove l’interessato mira dunque esclusivamente a far venir meno le pene militari accessorie e gli effetti penali militari derivanti dalla detta condanna militare 1.

In particolare, si è ritenuto che gli artt. 72 e 412 del c.p.m.p., recanti la disciplina, rispettivamente, dell’istituto della riabilitazione militare e del relativo procedimento, imponendo al condannato per reato militare che abbia già ottenuto la riabilitazione comune di instaurare un giudizio ulteriore, diretto alla riabilitazione militare, qualora intenda rimuovere i residui effetti penali militari della condanna, darebbe luogo ad un gravoso ed ingiustificato raddoppio di giudizi, regolati dalla medesima procedura ed aventi ad oggetto i medesimi elementi, realizzando per l’effetto una disparità di trattamento a danno di tali condannati, in violazione dell’art. 3 della Costituzione. In altri termini è stata rilevata criticamente la violazione del principio costituzionale della parità di trattamento tra i condannati per i reati militari che devono sottoporsi ad un doppio accertamento da parte della magistratura ordinaria e di quella militare ed i condannati per reati comuni che invece sono sottoposti ad unico accertamento. Peraltro è stato osservato come tale duplicità procedimentale potrebbe risultare inane laddove – nelle ipotesi di sentenza militare di condanna a cui risultano collegate solo pene militari accessorie od altri effetti penale militari – l’accertamento compiuto dal Tribunale ordinario di sorveglianza e da quello militare si sostanziano in concreto negli stessi elementi valutativi.

L’adito giudice delle leggi ha, tuttavia, dichiarato inammissibile la prospettata questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate, osservando che «La riabilitazione militare, a norma dell’art. 72 del c.p.m.p., ha la funzione specifica di estinguere le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Essa costituisce un’eccezione («salvo che la legge disponga altrimenti») alla regola, fissata dall’art. 178 del codice penale, che attribuisce alla riabilitazione comune la funzione di estinguere «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna2». La Consulta ha altresì sottolineato che «le condizioni cui è subordinata la riabilitazione militare sono di ordine squisitamente militare, essendo il giudizio diretto alla reintegrazione dell’onore militare, alla stregua dei valori propri di quel consorzio ed ai peculiari riflessi della condanna sullo status militare».

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha, dunque, cristallizzato la tipicità dell’istituto della riabilitazione militare evidenziando la peculiarità dell’accertamento che deve compiere il Tribunale militare di sorveglianza, che non si risolve in un inconcludente doppio accertamento basato sugli stessi elementi considerati dal Tribunale ordinario di sorveglianza ma in un necessario giudizio avente quale suo fulcro l’onore militare.

1 L’istituto della riabilitazione ed i suoi risvolti critici è stato illustremente ed esaustivamente affrontato da P. RIVELLO,in Procedimento militare, Giuffrè editore, 2010, pp. 331 ss.; nonché, da ultimo, ID., Manuale del diritto e della procedura penale militare, Giappichelli, 2021, p. 153 ss.

2 C. Cost., sent. 3 maggio 1993 n. 211, in Cass. pen., 1994, p. 258.

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D’altro canto come osservato in diverse pronunce della Suprema Corte, ancor prima dell’intervento della Corte Costituzionale, «le condizioni cui è subordinata la riabilitazione militare sono [invece] di ordine squisitamente militare tanto che l’organo competente a concederla può compiere accertamenti ai sensi dell’art. 5 del r.d.l. 3 settembre 1936, n. 1847, e deve tener conto, oltre che dei risultati di tali accertamenti, anche dei pareri espressi dai comandanti militari.

Discende dalla disciplina normativa dei due istituti che i fini perseguiti dalla riabilitazione militare sono diversi da quelli per cui viene conceduta la riabilitazione comune, per la quale è sufficiente che il condannato dia ‘prove effettive e costanti di buona condotta’, mentre la buona condotta può non essere sufficiente alla reintegrazione dell’‘onore militare’3».

Quanto agli effetti della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna, l’art. 73 comma 2 c.p.m.p. sancisce che «salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna».

Un quadro normativo completo non può tuttavia prescindere dal prendere in esame il disposto dell’art. 872 d.lgs. n. 66/2010 che al comma due prevede espressamente che, nel caso di applicazione della pena accessoria della rimozione, la reintegrazione può essere concessa solo qualora il militare interessato abbia precedentemente ottenuto la riabilitazione a norma della

legge penale militare4.

Dal combinato disposto di tali norme si evince, pertanto, che sebbene l’ottenuta riabilitazione militare non restituisce il grado perduto è tuttavia presupposto necessario per poter ottenere siffatta reintegrazione.

Un altro aspetto che è stato oggetto di rilievi critici riguarda il caso in cui la riabilitazione comune sia stata erroneamente concessa dal Tribunale di sorveglianza sulla base di presupposti erronei o mancanti. Una parte della dottrina ritiene che in tal caso i magistrati militari potrebbero respingere l’istanza rilevando l’assenza di quei presupposti erroneamente non considerati dal Tribunale di sorveglianza; in senso contrario altra parte della dottrina osserva che tale tesi non trova avallo nel dettato normativo di cui all’art. 412 co. 1 ultima parte c.p.m.p. laddove limita la competenza del Tribunale militare di sorveglianza agli accertamenti necessari diretti a valutare se sia possibile estendere gli effetti dell’ottenuta riabilitazione alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza; escludendo, quindi, la competenza della magistratura militare ad intervenire sull’operato della magistratura ordinaria.

Venendo ai soggetti legittimati a chiedere la riabilitazione5 l’art. 412 co. 1 c.p.m.p.stabilisce che la domanda può essere presentata a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune. Anche tale disposizione è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere quella militare, di agire in sua vece per ottenere la riabilitazione militare. La Consulta ha dichiarato la prospettata questione inammissibile, rilevando che l’individuazione dei soggetti legittimati è affidata all’apprezzamento discrezionale del legislatore, sindacabile solo quando integri arbitrio perché irrazionale o non giustificato 6.

Infine, prendiamo in esame i rapporti tra l’istituto della riabilitazione e una pronuncia diapplicazione pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..

3 Cass., sez. I, 6 maggio 1991, Giaquinto, cit., p. 660. In senso analogo anche Cass., sez.I, 15 ottobre 1990, Rea, in Cass.pen., 1992, p. 657.

4 P. RIVELLO, in Procedimento militare, cit., p.334; ID., Manuale del diritto penale e dell’ordinamento giudiziario militare, Giappichelli, 2019, p. 135 ss.

5 Ai sensi del secondo comma dell’art. 412 c.p.m.p. la decisione circa la concessione della riabilitazione militare può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.

6 C. Cost., sent. 3 maggio 1993 n. 211, p. 258.

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In particolare, con riferimento all’interesse ad avvalersi dell’istituto della riabilitazione nell’ipotesi di pronuncia di applicazione della pena, esso può certamente sussistere in presenza del cosiddetto patteggiamento allargato.

Va infatti riconosciuto che mentre nel caso di patteggiamento “tradizionale” gli effetti ottenibili con la riabilitazione conseguono di diritto alla pronuncia di applicazione pena (giacché ai sensi dell’art. 445 c.p.p. la sentenza prevista dall’art. 444 co. 2 c.p.p. non comporta l’applicazione

di pene accessorie e se nel termine di cinque anni l’imputato non commette un reato della stessa indole si estingue ogni effetto penale) tali benefici non si applicano nel caso di patteggiamento “allargato”, ragion per cui in tal caso può sussistere l’interesse ad ottenere la riabilitazione7.

Invero ben può accadere che un individuo intenda avvalersi dell’istituto della riabilitazione anche qualora siano decorsi tre anni dalla data in cui la pena applicata per il delitto sia stata eseguita ma non siano decorsi ancora i cinque anni richiesti dall’art. 445 co.2 c.p.p. per l’estinzione del delitto e la cessazione di ogni effetto penale; in tal caso la riabilitazione permette di anticipare di due anni gli effetti altrimenti conseguibili ai sensi del detto art. 445 co. 2 c.p.p.

7 P. RIVELLO, in Procedimento militare, cit., p. 334.

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