PERSONALE MILITARE – Sanzioni disciplinari di corpo e di stato.

In premessa, l’art. 1352 Illecito disciplinare, così recita:
1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine.
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.

Di seguito, l’art. 1355 dispone che le stesse sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa e nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare oggetto che ha mancato.

Ebbene, lo Studio Legale assiste e tutela i militari coinvolti in procedimenti disciplinari attraverso la redazione di appropriate Memorie Difensive, ovvero proponendo i possibili rimedi amministrativi e giudiziali.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

 

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